Il femminicidio come fattispecie autonoma di delitto
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- 9 Novembre 2025
.I dati sulla violenza contro le donne sono tragicamente allarmanti in tutto il mondo, al punto che si stima che nel 2023 ogni 10 minuti una donna sia stata uccisa intenzionalmente da partner o familiari: il fenomeno del femminicidio rappresenta una vera e propria crisi globale, tale da interessare le donne di ogni paese e territorio nel mondo. Tuttora, si ritiene che molti casi di femminicidio non siano rubricati come tali a causa di mancanza di informazioni circa i moventi, e di conseguenza che le statistiche relative a tali casistiche riportino unicamente la punta di un iceberg di dimensioni ben più cospicue .
I primi a adottare una legislazione specifica in tema di femminicidio sono stati, agli inizi degli anni 2000, diversi Paesi del Sudamerica, nel tentativo di arginare una piaga particolarmente allarmante in quell’area. Da quando, nel 2013, le Nazioni Unite hanno adottato la risoluzione 68/191, che invita le nazioni ad agire contro le uccisioni di donne e bambine legate al genere, diversi Paesi ad alto reddito hanno introdotto leggi sul femminicidio. In particolare, la Croazia è uno dei Paesi in cui più di recente è stata adottata una legge specifica sul femminicidio, rendendo tale fattispecie un reato a sé stante, punibile con pena detentiva di almeno dieci anni.
Il DPCM del 7 marzo 2015 in merito al disegno di legge sul femminicidio
In Italia, il Consiglio dei ministri ha approvato in data 7 marzo 2025 il disegno di legge “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, proposto dai ministeri della Giustizia, dell’Interno, per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità, per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa.
Il testo intende rispondere alle esigenze di tutela nei confronti delle forme di violenza contro le donne, che affondano le proprie radici nella disuguaglianza e nella discriminazione di genere, in relazioni di potere ed in convenzioni sociali asimmetriche. Rientra altresì nel novero dei provvedimenti assunti in Italia a fronte della ratifica della Convenzione di Istanbul e della Direttiva UE 1385/2024 in tema di violenza contro le donne.
Più precisamente, il disegno di legge sul delitto di femminicidio prevede l’introduzione nel sistema giuridico italiano del reato di femminicidio, qualificato come il delitto commesso da “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”. Il regime sanzionatorio applicato prevede un inasprimento delle pene rispetto alla fattispecie dell’omicidio: il femminicidio, difatti, viene punito con l’ergastolo.
Il testo prevede altresì: l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso; l’introduzione di specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio; il parere della vittima, in caso di patteggiamento per reati da codice rosso; l’applicazione all’imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, qualora sussistano esigenze cautelari; l’introduzione, in favore delle vittime di reati da codice rosso, del diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali; il rafforzamento degli obblighi formativi dei magistrati.